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data e luogo di nascita
· residenza
· cittadinanza
· godimento dei diritti civili e politici
· stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero
· stato di famiglia
· esistenza in vita
· nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente
o discendente
· iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni
· appartenenza a ordini professionali
· titolo di studio, esami sostenuti
· qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
· situazione reddituale o economica anche ai
fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali
· assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
· possesso e numero del codice fiscale, della
partita iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria
· stato di disoccupazione
· qualità di pensionato e categoria di
pensione
· qualità di studente
· qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
e simili
· iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo
· tutte le situazioni relative all’adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio
· di non aver riportato condanne penali e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
· di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali
· qualità di vivenza a carico
· tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato
contenuti nei registri dello stato civile
· di non trovarsi in stato di liquidazione o
di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.Per
l’autocertificazione può essere utilizzato
un modulo prestampato o un semplice foglio senza autenticazione
della firma.
Il modulo prestampato può essere scaricato direttamente
sul vostro computer e utilizzato senza autocertificazione
della firma.
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1. Che cosa s’intende per documento
di identità?
Il documento, quale mezzo di identificazione della persona,
è ai sensi dell’art.288 del R.D. 6 maggio
1940, n.635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di
pubblica sicurezza), la carta di identità. Tale
documento è rilasciato al compimento dei 15 anni.
Tuttavia, ai sensi dell’art.292 del citato Regio
Decreto, l’identità personale può
essere dimostrata con titolo equipollente alla carta
di identità purché esso sia munito di
fotografia e rilasciato da un’amministrazione
dello Stato, come ad esempio:
la patente;
la tessera di riconoscimento postale;
il libretto di porto d’armi;
il passaporto per l’estero;
i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati
civili e militari dello stato;
le tessere per l’uso di biglietti di abbonamento
ferroviario, (quando però contengano la dichiarazione
esplicita che sono state rilasciate previo accertamento
dell’identità personale dei titolari);
le tessere di riconoscimento (munite di fotografia e
di timbro quando l’identità del titolare
risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo
dell’amministrazione dello Stato).
Per i minori di anni 15, si considera documento di identità,
il certificato di nascita con fotografia dichiarato
valido dalla Polizia (Questura). Tale documento consente
l’espatrio ad un minore e solo a tale circostanza
è limitata la sua efficacia (Accordo europeo
sul regime della circolazione delle persone fra i Paesi
membri del Consiglio d’Europa – Parigi 13
dicembre 1957).
Tuttavia, ai sensi degli art.292 e 293 del R.D.635/40,
come ribadito nella circolare del Ministero dell’Interno
M.I.A.C.E.L. n.3 del 14 marzo 1995, “l’identità
dei componenti le famiglie degli impiegati civili e
militari dello Stato può essere dimostrata con
l’esibizione della tessera che è rilasciata
dalle amministrazioni di appartenenza a prescindere
dall’età dei figli”. - indice
faq
2. Qual è la validità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
di atti notori?
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata
Le restanti certificazioni hanno validità di
sei mesi dalla data di rilascio (art.2 co.3 L.127/97).
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
per i casi suindicati dall’art.2 e 4 della L.15/68
hanno la stessa validità temporale degli atti
che sostituiscono (art.6 co.1 D.P.R. ( 403/98) - indice
faq
3. Quali
sono i casi in cui è prevista solo l’autocertificazione?
Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare
per le iscrizioni a scuole e università
Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare,
a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione
civile
Per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri
dello stato civile e dai registri demografici richiesti
dai COMUNI per i procedimenti di loro competenza (art.1
co.2 D.P.R. 403/98) - indice
faq
4. Come si può fare l’autocertificazione?
Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria
ed esclusiva responsabilità (non è necessario
firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni
sostitutive;
trasmettendo documenti, atti e certificati per fax,
per posta o mezzo telematico ed informatico, alle amministrazioni
pubbliche.
Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
dichiarando fatti, stati o qualità personali
a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione,
o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale
o altro funzionario incaricato dal sindaco (art.4 L.15/68);
dichiarando stati, fatti o qualità personali
a diretta conoscenza dell’interessato e non compresi
nell’elenco di cui al punto 1, anche contestualmente
all’istanza e sottoscritti dall’interessato
alla presenza del dipendente addetto (art.3 co.1 D.P.R.403/98);
qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto
pubblico e l’amministrazione ritenga necessario
controllare la veridicità delle dichiarazioni,
è possibile inviare una copia fotostatica, ancorché
non autenticata dei certificati di cui l’interessato
sia già in possesso anche attraverso strumenti
telematici ed informatici (art.2 co.3 DPR 403/98). Le
amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni
per richiedere la necessaria documentazione.
Per chi partecipa ai concorsi pubblici non è
prevista più la presentazione di copia autentica
(quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione
sostitutiva d’atto di notorietà che dichiari
la conformità all’originale. Le amministrazioni
non possono richiedere l’autenticazione della
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art.3
co.5 L.127/97). - indice
faq
5. Come si presenta una copia autentica
di un documento?
L’autenticazione di un documento può esser
fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente
competente a ricevere la documentazione esibendo l’originale
senza obbligo di depositarlo presso l’amministrazione.
Naturalmente la copia autentica va usata solo per il
procedimento in corso (art.14 L.15/68 e art.3 co.4 D.P.R.
403/98). - indice
faq
6. Dove reperire i moduli per l’autocertificazione
?
Presso le amministrazioni che sono tenute a procedere
alla revisione della modulistica per l’autocertificazione
e per le istanze, inserendovi il richiamo alle sanzioni
penali previste dall’art.26 della L.15/68 (art.6
co.2 e 3 D.P.R. 403/98).Qualora i moduli non fossero
disponibili è sempre possibile autocertificare
su carta semplice. - indice
faq
7. Quando l’autocertificazione
non è ammessa?
Per i certificati MEDICI, SANITARI, VETERINARI, D’ORIGINE,
DI CONFORMITA’ ALL’UNIONE EUROPEA, MARCHI,
BREVETTI (art.10 co.1 D.P.R. 403/98). I certificati
medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
per pratica d’attivi tà sportiva non agonistica
sono sostituiti con un unico certificato d’idoneità
alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di
base con validità di un intero anno scolastico
(art.10 co.2 D.P.R. 403/98). - indice
faq
8. Quali sono i casi in cui le amministrazioni
non devono più chiedere i certificati al cittadino?
Quando si tratta d’estratti degli atti di stato
civile che riguardano cambiamenti dello stato civile
(art.9 co.1 D.P.R. 403/98).
Quando si tratta di tutti i dati contenuti in un documento
di riconoscimento presentati dall’interessato
(art.3 co.1 L.127/97).
Quando il responsabile del procedimento accerta d’ufficio
fatti e qualità che l’amministrazione è
tenuta a certificare (art.18 L.241/90).
In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente
acquisisce direttamente certificazioni relative a stati,
fatti e qualità personali presso l’amministrazione
competente (art.7 co.2 D.P.R.403/98).
Quando il cittadino non intende o non è in grado
di utilizzare l’autocertificazione ed i certificati
risultano da albi o da pubblici registri tenuti dalle
pubbliche amministrazioni (art.7 co.1 D.P.R. 403/98).
- indice
faq
9. Quando l’amministrazione
può acquisire d’ufficio i documenti?
Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire
degli estratti diversi da fatti relativi a cambiamento
di stato civile, per particolari motivi ineren ti alle
proprie finalità (art.9 co.2 D.P.R. 403/98).
La trasmissione di dati tra le amministrazioni può
avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici
garantendo il diritto alla riservatezza delle persone
(art.2 co.5 L.127/97). - indice
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10. Che succede per coloro che non
sanno o non possono firmare una dichiarazione?
L’amministrazione dovrà accertare l’identità
del dichiarante e menzionare la causa dell’impedimento
a sottoscrivere la dichiarazione (art. 4 D.P.R. 403/98)
- indice
faq
11. Le modalità previste
per l’autocertificazione si applicano anche ai
cittadini stranieri?
Per i cittadini della comunità europea si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani
(art.5 D.P.R. 403/98).
I cittadini extra comunitari residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al co.1
solo qualora si tratti di comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art.5
D.P.R. 403/98). - indice
faq
12. Quali sono le sanzioni per i
cittadini?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità
delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare i
controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso d’atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art.26 L.15/68). Il dichiarante inoltre decade
dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti
sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.11 co.3
D.P.R. 403/98). - indice
faq
13. Quali sono le iniziative per
la corretta applicazione delle norme in materia d’autocertificazione?
Le amministrazioni procedono, attraverso controlli a
campione, a verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni
accertano la corretta applicazione delle norme sull’autocertificazione.
Le Prefetture sensibilizzano e promuovono l’applicazione
del regolamento con l’ausilio dei comitati provinciali
della pubblica amministrazione.
L’Ispettorato di controllo istituito presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica controlla il rispetto
delle norme sull’autocertificazione.
L’osservatorio permanente sull’applicazione
della L. 127/97 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri fornisce pareri su specifici quesiti e problematiche.
- indice
faq
14. Quali sono le sanzioni previste
per gli impiegati che non accettano l’autocertificazione?
L’impiegato responsabile incorre nella violazione
dei doveri d’ufficio nei seguenti casi:
quando non accetta l’autocertificazione nei casi
consentiti (art.3 co.4 L.127/97);
quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei
casi consentiti, in luogo della produzione d’atti
di notorietà (art.3 co.3 DPR 403/98);
quando rifiuta l’indicazione di stati, fatti e
qualità personali mediante l’esibizione
di un documento di riconoscimento in corso di validità
(art.7 co.5 D.P.R.403/98). - indice
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